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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma, 19 dicembre
2017
Circolare n. 213/2017
Oggetto: Finanziamenti – Marebonus – Decreti 13.9.2017 n.176 su G.U. n.289 del 12.12.2017 e
13.12.2017 su G.U. n.293 del 16.12.2017.
Con i
provvedimenti indicati in oggetto è stata disciplinata l’erogazione
dell’incentivo al trasporto combinato strada-mare previsto dalla Legge
n.208/2015, cosiddetto Marebonus, per
uno stanziamento complessivo di 128 milioni di euro.
L’aiuto
potrà essere richiesto dalle imprese armatrici operanti in Italia che
presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi
RO-RO e RO-PAX o per il miglioramento degli stessi, su rotte in arrivo e in
partenza da porti situati in Italia che colleghino porti italiani o dell’UE o dello
Spazio Economico Europeo.
La
domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 30 gennaio utilizzando i
modelli ministeriali.
I
progetti dovranno essere corredati da una lettera di manifestazione di
interesse di almeno tre imprese di autotrasporto clienti. I servizi
incentivabili devono essere regolari e frequenti e dovranno proseguire per
almeno 36 mesi oltre il periodo di incentivazione. Non sono ammissibili linee
stagionali o periodiche.
Misura dell’aiuto - Il contributo
massimo erogabile è di 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto
imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati, individuati in una
tabella allegata al decreto 13.9.2017. Per unità di trasporto s’intendono le
casse mobili, i veicoli e complessi veicolari superiori a 3,5 tonnellate,
nonché veicoli anche di peso inferiore purché costituenti merce, espressi in
equivalente bisarca. Il contributo sarà quantificato fino alla concorrenza
massima prevista per gli impegni di spesa annuali e sarà erogato annualmente
compatibilmente con la disponibilità di cassa. Per il 2019 il contributo potrà
essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse (pari a 79,1
milioni per il 2017 e 48,9 milioni per il 2018).
Riversamento alla clientela – Durante il periodo
di incentivazione le imprese beneficiarie devono impegnarsi a mantenere le
tariffe di listino, al netto della componente per il carburante, costanti in
rapporto all’andamento del tasso d’inflazione. Annualmente sono tenute al riversamento
del contributo in misura non inferiore al 70 per cento a favore delle imprese
di autotrasporto che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di
trasporto, ovvero all’80 per cento in caso di almeno 4.000 imbarchi. In caso di
consorzi l’importo è riversato al consorzio. Il beneficio, che potrà essere
sotto forma di rimborso diretto o di sconto sui successivi servizi erogati, spetta
a condizione che le imprese di autotrasporto siano regolari: a tal fine le
imprese beneficiarie dovranno effettuare apposita visura nel Portale dell’Albo
degli Autotrasportatori.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.7/2016 e 127/2017
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Codirettore |
Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 289 del 12.12.2017
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 settembre 2017, n.
176
Regolamento recante
individuazione dei beneficiari,
commisurazione
degli aiuti, modalita' e
procedure per l'attuazione degli
interventi
di cui al comma 647 della
legge 28 dicembre 2015, n.208 -«Marebonus».
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
A d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del
presente regolamento, sono
adottate le seguenti
definizioni:
a) Ministero: il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) soggetto gestore:
la Societa' Rete
Autostrade Mediterranee
S.p.a., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) impresa armatrice:
il proprietario dell'unita' o nave od
ogni
altro organismo o persona, quali
l'imprenditore o il
noleggiatore
dell'unita' o nave
che hanno rilevato
dal proprietario la
responsabilita' per l'esercizio della nave e, di conseguenza,
hanno
accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilita' e che
assume l'esercizio di unita' nautiche iscritte
nei registri delle
navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati
di porto o enti
equivalenti;
d) slot
agreement: accordo tra
imprese armatrici per
la
ripartizione delle capacita' della stiva di una nave;
e) servizi marittimi
Ro-Ro: i servizi offerti da navi
munite di
attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di
rotabili
ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi
sulle proprie
ruote e con imbarco di
un numero di
passeggeri non superiore
a
dodici;
f) servizi marittimi
Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite
di
attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di
rotabili
ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie
ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a
dodici;
g) tecnologie ITS:
sistemi che integrano le
telecomunicazioni,
l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con
l'ingegneria dei
trasporti al fine di pianificare,
progettare, rendere operativi,
sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita'
dell'intervento
1. Il presente
regolamento stabilisce, ai sensi di quanto
previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le
modalita' di ripartizione
e di erogazione
della somma destinata
all'attuazione di progetti per migliorare la
catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e
la realizzazione di
nuovi servizi marittimi
per il trasporto
combinato delle
merci o il
miglioramento dei servizi
su rotte
esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in
Italia, che
collegano porti situati in Italia o negli Stati
membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
2. Gli interventi di cui
al presente regolamento sono finalizzati
ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi
necessari all'avvio
e/o al miglioramento
dei servizi marittimi,
contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni
e
costi infrastrutturali specifici
derivanti dall'uso del
trasporto
marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali,
a titolo
esemplificativo, i costi relativi alla congestione,
all'inquinamento,
agli incidenti.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Il presente
regolamento disciplina le modalita' di
assegnazione
dei contributi di cui all'articolo 1,
comma 647, della
legge 28
dicembre 2015, n. 208
e del relativo
rifinanziamento ai sensi
dell'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96,
nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai sensi
dell'articolo 1, comma 645, della legge
n. 208 del
2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647 della
legge
28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso
di minori
risparmi rispetto alle stime di cui al secondo
periodo del citato
articolo 1, comma 645.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti
tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria
delle domande, nonche'
l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli di
cui al presente
regolamento, sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma
5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei
termini di
cui ad apposito accordo di
servizio che verra'
stipulato tra il
Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella societa' RAM
spa.
2. Le funzioni e le
attivita' che il
soggetto gestore dovra'
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Accordo di servizio,
sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con
il Ministero per
la predisposizione delle
procedure di accesso ai suddetti incentivi;
b) fornire assistenza
tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizzare la
gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,
ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi e
comunicazione operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite
dalla Direzione
generale per il
trasporto stradale e
per l'intermodalita' del
Ministero;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero
nella fase di chiusura
delle attivita' relative a tali incentivi;
e) monitorare
l'andamento dei provvedimenti
e svolgere le
relative attivita' di controllo, sulla base delle
specifiche fornite
dalla Direzione generale competente.
3. Gli oneri derivanti
dall'accordo di servizio previsto dal
comma
1 sono a carico delle risorse
di cui all'articolo
3, nel limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate
all'intervento di
cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base
ad uno
specifico preventivo che tenga conto, per
il personale impiegato,
delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe
applicabili,
debitamente
suddivise nelle componenti
di costo diretto,
costo
gestionale e costo aziendale, per i
costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa
da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile
e, per
gli eventuali costi
per viaggi e
trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono
riconosciuti
previa presentazione
ed approvazione di
apposita rendicontazione
redatta secondo le
specifiche contenute nell'accordo
di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in
quanto amministrazione titolare
dell'interesse
primario, esercita
le funzioni di
iniziativa, di vigilanza,
di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate da
RAM spa,
di cui all'articolo 12. A tal riguardo la predetta Societa' assicura
la massima collaborazione, tempestivita', diligenza
e serieta'
nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle
sollecitazioni
del Ministero sulle attivita' tecniche e istruttorie
relative alle
procedure di cui e' responsabile.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono
beneficiare dei contributi
di cui al
presente
regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c),
operanti in Italia,
costituite anche in
forma consorziata,
cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale
in uno
degli Stati membri
dell'Unione europea o
dello Spazio economico
europeo.
2. Ai
fini dell'accesso ai
contributi di cui
al presente
regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente
costituite ed essere iscritte nel registro
delle imprese o enti equivalenti;
b) operare nel settore
di «Trasporto marittimo
e costiero di
merci» (codice ATECO 2007 50.20.00);
c) essere nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti
e non
trovarsi, per quanto applicabile, in una delle
situazioni previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) non
essere sottoposte a
procedure concorsuali quali
il
fallimento, o l'amministrazione straordinaria o liquidazione
coatta
amministrativa o a liquidazione,
scioglimento della societa',
o
concordato preventivo senza
continuita' aziendale o
di piano di
ristrutturazione dei debiti;
e) possedere una
situazione di regolarita' contributiva;
f) in caso di servizi
marittimi di cui all'articolo 6,
comma 5,
lettera a), dimostrare di avere capacita' di stiva
pari ad almeno
100.000 metri lineari all'anno per l'intera durata del progetto
o, in
caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5,
lettera b),
di aver svolto servizi marittimi impiegando una capacita'
di stiva
pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno negli ultimi due
anni
solari al momento dell'invio della domanda;
g) operare
nel rispetto delle
disposizioni in materia
di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e
degli
obblighi contributivi;
h) essere
in regola con
la disciplina antiriciclaggio e
antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21
novembre 2007, n.
231;
i) non
trovarsi nelle condizioni
che non consentono
la
concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa
antimafia di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
l) aver restituito le
agevolazioni pubbliche godute per le
quali
e' stata gia' disposta la restituzione;
m) non
rientrare tra le
imprese che hanno
ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato,
aiuti individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione
europea.
3. Il possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente
a
quanto prescritto per
l'accesso al contributo
in fase di
presentazione dell'istanza,
deve essere dimostrato
alla data di
presentazione della domanda di ammissione al contributo.
4. L'assenza dei
requisiti di cui al comma 2, lettere da b) ad e) e
da g) a m) costituisce causa di
revoca determinando decadenza
dal
contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto
disposto
dall'articolo 17.
5. Le imprese
richiedenti il contributo si obbligano, altresi', ad
attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare
in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza
tra imprese e
sicurezza.
Art. 6
Oggetto e destinazione
dell'incentivo
1. La destinazione
dell'incentivo avviene nei
confronti delle
imprese armatrici che
presentino progetti triennali
per la
realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a
mezzo di
navi iscritte nei registri e battenti bandiera di
uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, per il
trasporto multimodale delle merci o il
miglioramento dei medesimi
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati
in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati
membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, al fine
di
sostenere il miglioramento della
catena intermodale e il
decongestionamento della rete viaria.
2. I servizi marittimi
incentivabili devono essere
regolari e
frequenti, devono risultare
economicamente sostenibili durante
l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere
i miglioramenti qualitativi e
quantitativi dei servizi
esercitati
almeno per i trentasei
mesi successivi al
termine del periodo
dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.
3. I servizi marittimi
incentivabili devono essere funzionali
al
trasporto multimodale di complessi veicolari,
autocarri, rimorchi,
semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto
raggio, sia
via mare che mediante navigazione fluviale. Per il
trasporto delle
bisarche verranno incentivate sia le unita' di carico
che il loro
equivalente in carico sfuso.
4. E' ammissibile a
contributo per ciascuna impresa armatrice
un
solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e
quest'ultimo
non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto.
5. Sono ammissibili i
progetti finalizzati a:
a) istituzione, avvio
e realizzazione di
un nuovo servizio
marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea si
intendono quelli
avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Tali servizi inoltre
non dovranno alterare
gli equilibri
concorrenziali con le
modalita' di trasporto
ambientalmente
sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria;
b) miglioramento dei
servizi su rotte esistenti. Il miglioramento
del servizio e' valutato rispetto alla situazione in essere alla
data
di pubblicazione del presente
decreto e deve
riguardare almeno
quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese
fra almeno
due delle seguenti otto categorie di miglioramento:
1) miglioramento
dell'impatto ambientale della linea;
2) riduzione
sostenibile dei tempi della
catena intermodale
complessiva; la
riduzione dei tempi
puo' essere effettuata
sia
attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che
dei tempi di
imbarco e sbarco;
3) miglioramento dei
servizi a terra per imbarco e
sbarco dei
mezzi;
4) maggiore frequenza
del servizio di linea;
5) miglioramento dei
servizi a bordo durante la
navigazione,
compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;
6) implementazione
delle tecnologie ITS;
7) potenziamento dei
livelli di sicurezza (safety e security);
8) incremento della
capacita' di stiva offerta.
6. I progetti di cui al
comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati
da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre
imprese
di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel
progetto e
devono garantire, pena l'ineleggibilita' al
contributo per l'anno
successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto
il
periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per cento
della
capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal
servizio
al carico delle merci di cui al comma 3.
7. Non sono
ammissibili progetti inerenti
linee stagionali o
periodiche.
Art. 7
Modalita' di riconoscimento del
contributo
1. Al beneficiario e'
riconosciuto un contributo massimo
erogabile
pari a 10 centesimi
di euro per
ciascuna unita' di
trasporto
imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla
rete
stradale nazionale.
2. Per ciascuna delle
rotte marittime ammissibili al contributo
e'
individuato il tratto
chilometrico incentivabile secondo
quanto
previsto dall'articolo 8.
3. Costituiscono unita'
di trasporto le casse mobili e i seguenti
veicoli o complessi
veicolari con massa
complessiva del singolo
veicolo superiore alle
3,5 tonnellate: autocarri,
rimorchi,
semirimorchi, autoarticolati e
veicoli, anche di
massa inferiore
purche' costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.
4. Il diritto al
contributo deve essere
periodicamente comprovato
al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa
allo
stato di avanzamento del progetto.
5. Al fine del potenziamento
della catena intermodale
e della
sostenibilita'
finanziaria dei progetti
da attuare, le
imprese
beneficiarie dei contributi sono tenute a
destinare annualmente a
favore delle imprese clienti parte dei contributi
ricevuti secondo
quanto disciplinato all'articolo 9.
6. Le linee di servizio
marittimo che operano in convenzione
con
pubbliche amministrazioni saranno tenute al
riversamento integrale
dell'incentivo a favore della propria clientela.
7. Le imprese
beneficiare devono, altresi', impegnarsi a
mantenere
le tariffe di listino praticate durante il periodo di
incentivazione,
al netto della componente bunker, costanti in rapporto all'andamento
del tasso di inflazione.
Art. 8
Rotte marittime ammissibili al
contributo
1. Ai sensi
dell'articolo 7 comma
2, sono considerate
rotte
ammissibili gli itinerari marittimi per
ciascuno dei quali viene
altresi' indicato il corrispondente tratto
chilometrico stradale
incentivabile, di cui
all'allegato A, che
costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. In caso di progetti
che prevedano l'istituzione di nuovi servizi
su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete
stradale
utili al calcolo del
contributo e' quantificato
prendendo come
riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale
evitato tra
il porto di origine ed
il porto di
destinazione. Il numero
dei
chilometri per il
suddetto calcolo e'
pubblicato con successivo
decreto del direttore
generale per il
trasporto stradale e
l'intermodalita'.
Art. 9
Termini e modalita' del ribaltamento
del contributo
1. I
beneficiari sono tenuti
al riversamento del
contributo
ricevuto annualmente in misura non inferiore
al 70 per
cento in
favore delle imprese
clienti che abbiano
effettuato almeno
centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al
contributo.
Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari
saranno tenuti
al riversamento integrale del contributo ricevuto.
2. Per le imprese
clienti che abbiano
effettuato un numero
di
imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di
cui al comma 1 e'
elevata all'80 per cento.
3. Le imprese armatrici,
ai fini del ribaltamento della quota
di
contributo spettante alle
imprese di autotrasporto
clienti, sono
tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso
il portale
dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota
di contributo non e'
ribaltata alle imprese che non risultino in regola a
seguito delle
verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli
clienti, ai
sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la
verifica di
cui al presente comma.
4. In caso di consorzi
il ribaltamento e' effettuato in favore
del
consorzio stesso.
5. Il ribaltamento del
contributo e' praticato
dal beneficiario
sotto forma di rimborso diretto o di sconto per
successivi servizi
prestati, a favore dei propri clienti entro
e non oltre
sessanta
giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro
i successivi
trenta giorni l'impresa
armatrice trasmette al
Ministero la
documentazione atta a
comprovare tale ribaltamento
per ciascun
cliente.
Art. 10
Modalita' di determinazione e
quantificazione dei contributi
1. Il contributo
attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e'
quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli
impegni
di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente
compatibilmente
con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il
contributo potra'
essere riconosciuto solo
previa rimodulazione delle
risorse allo
scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma
5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo 23,
comma
3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Qualora, in funzione
dei servizi ammissibili a contributo,
le
risorse
effettivamente disponibili non
siano sufficienti, si
procedera' alla riduzione
di dette risorse
in proporzione
all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
3. Il
diritto al contributo
e' comprovato annualmente
con
l'acquisizione di idonea
documentazione relativa allo
stato di
avanzamento del progetto.
4. Il contributo di cui
al comma 1 e' attribuito a condizione che,
a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati i
requisiti
previsti dal presente regolamento.
5. L'ammissione al
contributo di cui al comma 1 viene
notificata
dal Ministero all'esito
della comunicazione delle
risultanze
dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.
6. In nessun caso il
livello del contributo potra' superare
il 30
per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il
50 per
cento del differenziale del costo delle esternalita'
tra strada e
mare.
7. Il
Ministero, avvalendosi del
soggetto gestore, verifica
annualmente il conseguimento degli obiettivi
fissati nei progetti
ammessi al contributo, nonche' la veridicita' dei dati
rendicontati
dai beneficiari.
8. Il Ministero verifica,
altresi', che le tariffe di listino dei
servizi marittimi interessati
rimangano costanti in
rapporto
all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7,
comma
7.
Art. 11
Procedura di accesso
1. I contributi di cui
al presente regolamento sono concessi
sulla
base di una istruttoria per valutare il rispetto
dei requisiti ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto
legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
2. L'apertura dei
termini per la presentazione delle
domande di
accesso ai contributi, unitamente al modello
per la presentazione
delle domande, viene disposta dal Ministero
con provvedimento del
direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione
del presente
regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto
gestore e in
quello del medesimo Ministero, ferma restando la
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Per accedere ai
contributi le imprese devono presentare
istanza
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale -
Direzione generale per il trasporto stradale e
l'intermodalita', via
Caraci 36 - 00157 Roma,
specificando con apposita
dicitura sulla
busta «contributo decreto marebonus».
4. Le istanze devono
pervenire al Ministero, all'indirizzo
di cui
al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dalla
data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui
al comma
2, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero tramite
posta elettronica certificata o mediante consegna a mano
presso la
citata Direzione
generale. In tale
ultima ipotesi l'ufficio
di
segreteria della Direzione
generale rilascia ricevuta
comprovante
l'avvenuta consegna. Per il rispetto del
termine perentorio fanno
fede la data di spedizione della raccomandata o la data di
consegna
della posta elettronica certificata o la data di consegna a
mano.
5. Con il provvedimento
di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori
istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.
Art. 12
Attivita' istruttoria
1. I progetti imprenditoriali proposti
sono sottoposti ad una
istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la
sussistenza di
tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le
istruttorie
di ammissibilita' sono
svolte dal soggetto
gestore e sottoposte
all'esame di una
apposita commissione per
la validazione
dell'istruttoria
delle domande presentate
istituita presso il
Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta
dal
Presidente, individuato tra i dirigenti di
II fascia in servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari
generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con
funzioni
di segreteria, individuate tra il personale in
servizio presso il
medesimo
Dipartimento senza oneri
aggiuntivi a carico
dell'Amministrazione.
2. Il Ministero
comunica, entro sessanta
giorni decorrenti dal
termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e
sulla base
dei soli dati in essa contenuti,
l'ammissibilita' dei progetti
ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto
legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
3. Al fine di valutare i
requisiti minimi di
ammissibilita' dei
singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5,
lettera a), sono
verificati, sulla base
della documentazione prodotta
in fase di
istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il
loro effettivo
avvio, la
sostenibilita' economica ed
ambientale. E', altresi',
verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti
siano
in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non
alterino gli
equilibri
concorrenziali con le
altre modalita' di
trasporto
ambientalmente sostenibili
gia' esistenti, marittima,
fluviale e
ferroviaria.
4. Al fine di valutare i
requisiti minimi di
ammissibilita' dei
singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera
b), per
il
miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono
considerati i
seguenti criteri:
a) l'uso di carburanti
meno inquinanti;
b) l'uso di
dispositivi di abbattimento delle emissioni;
c) trattamenti con
prodotti speciali della carena.
5. Nei casi di cui al
comma 4,
lettere a) e b), i
potenziali
beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie
sono
state adottate al
fine di migliorare
l'impatto ambientale della
linea. Il beneficiario deve, altresi', fornire prova
dell'effettivo
miglioramento
trasmettendo idonea documentazione che
attesti i
livelli di performance
ambientale rispetto al
periodo precedente
conseguenti al miglioramento proposto.
6. Per il miglioramento
dei servizi a terra per imbarco e
sbarco
dei mezzi e'
necessario per i
beneficiari fornire prova
dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che
attesti l'effettivo miglioramento in termini di
servizi offerti a
terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci.
7. Per il miglioramento
dei servizi a bordo durante la navigazione,
compresi i servizi di accoglienza per il
personale di guida,
per
l'implementazione delle tecnologie ITS nonche' per il
potenziamento
dei livelli di sicurezza (safety e security)
e' necessario per i
beneficiari fornire prova
dell'effettivo miglioramento previsto
trasmettendo idonea documentazione che attesti il
miglioramento in
termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento.
La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un
confronto
rispetto ai livelli
precedenti al periodo
di incentivazione e
dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivita' o
servizi
quantificabili dal punto di vista economico.
8. La riduzione
sostenibile dei tempi
della catena intermodale
complessiva puo' essere effettuata sia attraverso la
riduzione dei
tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali
casi,
e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova,
in termini
percentuali, della
riduzione dei tempi
della catena intermodale
complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche
attivita'
o servizi quantificabili dal punto di
vista economico. La soglia
minima di riduzione percentuale deve essere almeno
pari al 4 per
cento.
9. Per la maggiore
frequenza del servizio di linea,
nonche' per
l'incremento della capacita' di stiva offerta, e' necessario
per i
potenziali
beneficiari fornire prova,
in termini percentuali,
dell'aumento della frequenza
del servizio di
linea conseguita
attraverso
investimenti o specifiche
attivita' o servizi
quantificabili dal punto di vista economico.
La soglia minima
di
aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari
al 5
per cento.
10. Ogni
progetto deve contenere
almeno quattro iniziative
specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di
miglioramento
di cui all'articolo 6, comma 5,
lettera b). Il
beneficiario deve
fornire prova
dell'effettivo miglioramento conseguito,
attraverso
investimenti o specifiche
attivita' o servizi
quantificabili dal
punto di vista
economico, trasmettendo idonea
documentazione che
attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.
11. Il beneficiario
deve proporre la
situazione antecedente al
progetto e, per
lo scenario di
progetto, tutti gli
elementi
quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta
progettuale,
con particolare riferimento
alle tecnologie, all'utilizzo
delle
dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalita'
gestionali,
nonche' a tutti gli ulteriori
elementi utili per
la comprensione
della portata del miglioramento e per la
sua
stima economica in
rapporto all'entita' dell'incentivo potenzialmente erogabile.
12. Ai fini
dell'ammissibilita' dei progetti di cui ai commi 3 e 4,
non sono ritenuti validi
gli adeguamenti, in
particolare sulle
emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti
di carattere
nazionale, comunitario o internazionale.
13. Qualora in
esito ad una
prima fase istruttoria,
vengano
ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le
opportune
integrazioni agli interessati, fissando un
termine perentorio non
superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine
l'interessato
non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro
non sia
ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base
della
sola documentazione valida disponibile.
14. L'Amministrazione ai
sensi dell'articolo 6 della legge
n. 241
del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati
tramite posta elettronica
certificata dando comunicazione del
provvedimento finale e le relative motivazioni.
Art. 13
Rendicontazione e
monitoraggio
Ai fini della rendicontazione, annualmente,
entro e non
oltre
trenta giorni dal
termine di ciascun
periodo di incentivazione,
l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalita'
di cui
all'articolo 11, commi 3 e 4:
a) la relazione
descrittiva sullo stato
di avanzamento del
progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
b) il riepilogo degli
imbarchi effettuati dalle imprese
clienti,
articolato per singolo viaggio e contenente gli
elementi utili ai
fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato
della
dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante di
ciascuna
impresa cliente, attestante la veridicita' dei dati ivi
riportati ed
il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i
servizi
di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione;
c) copia dei contratti
e/o polizze di carico con le
imprese che
abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui.
1. Il contributo e'
quantificato a consuntivo dell'annualita' di
riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo
5 e
sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per
i chilometri
sottratti alla rete
stradale nazionale corrispondenti alle rotte
incentivate di cui all'allegato A.
2. L'Amministrazione, ai
sensi dell'articolo 6 della legge
n. 241
del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare del
contributo
tramite posta elettronica
certificata e attiva
successivamente i
pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.
3. Ai
fini del monitoraggio,
nel corso dei
trentasei mesi
successivi a decorrere dal termine del periodo di
incentivazione, il
Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase
di
presentazione del progetto
anche al fine
di comprovare quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2.
4. Il
Ministero, anche per
il tramite del
soggetto gestore
incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione
e monitoraggio
dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili in
formato
elettronico i modelli
utili per la
raccolta dei dati
per il
monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.
Art. 14
Termini e modalita' di erogazione delle
agevolazioni
1. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 10, comma 1, secondo
periodo,
l'erogazione dei contributi
previsti dal presente
regolamento e'
effettuata
dall'amministrazione sulla base di un
rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del
progetto sino
a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante
per singola
annualita'.
2. L'erogazione del
contributo resta inoltre subordinata:
a) alla
verifica da parte
del Ministero della
regolarita'
contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;
b) alla verifica
presso gli istituti previdenziali; la
richiesta
determina verifiche di
accertamento, in capo
alle imprese
beneficiarie, da parte
dell'INPS e dell'INAIL.
In caso di
irregolarita'
contributiva del beneficiario, si
procede alla
trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata
dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali
fino alla
loro concorrenza, in
applicazione del combinato
disposto
dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno
2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n.
98;
c) al rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria
nel caso
in cui il contributo sia superiore o uguale
a 150.000 euro
fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del
2011.
3. L'erogazione del
contributo e' subordinata alla
dichiarazione
del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno
ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato,
gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili
dalla
Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 46
della legge 24
dicembre 2012, n. 234,
nonche' alla disponibilita' delle
risorse
cosi' come rimodulate
ai sensi dell'articolo
10 del presente
regolamento.
Art. 15
Cumulo dell'incentivo
1. I contributi di cui
al presente decreto sono concessi
per il
periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l'anno 2019
previa
verifica della sussistenza della copertura finanziaria.
2. I contributi di cui
al presente decreto non sono cumulabili
con
compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o
con altri
aiuti erogati a livello locale, regionale, nazionale
o dall'Unione
europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.
Art. 16
Monitoraggio, ispezioni e
controlli
1. In ogni fase del
procedimento il soggetto gestore e il Ministero
effettuano controlli e
ispezioni, anche a
campione, sulla
documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al
fine di
verificare le condizioni per
la fruizione e
il mantenimento del
contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. I beneficiari
trasmettono al soggetto gestore la
documentazione
utile al monitoraggio
dell'intervento, con le
forme e modalita'
definite con il provvedimento dirigenziale di cui
all'articolo 11,
comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi commi
del medesimo
articolo 11.
3. Il Ministero provvede
a trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa
l'attuazione
delle misure adottate con il presente regolamento.
Art. 17
Recupero dei contributi
1. Nei casi di decadenza
di cui all'articolo
5, comma 4, il
beneficiario e' tenuto a restituire il
contributo complessivamente
percepito.
2. Negli altri casi di
mancato rispetto delle condizioni previste
dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione
del
contributo, si procede alla sospensione delle eventuali
erogazioni in
corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti
al netto della quota
obbligatoria del ribaltamento
effettuato ai
sensi dell'articolo 9.
3. Le somme recuperate
sono versate all'entrata del bilancio
dello
Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
Art. 18
Entrata in vigore e clausola
d'invarianza
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
alla
data della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Agli adempimenti di
cui al presente
decreto, il Ministero
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste
a
legislazione vigente.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. E'
fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 settembre
2017
Il
Ministro delle infrastrutture
e
dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4587
Allegato A - Rotte marittime ammissibili
al contributo
=====================================================================
|
| |km sottratti
alla rete |
|
| | stradale nazionale |
|
| | utili al calcolo |
|
Origine | Destinazione |
dell'incentivo* |
+========================+==================+=======================+
|
Ancona | Igoumenitsa |
353 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Ancona | Patrasso |
361 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Ancona | Spalato |
431 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Ancona | Trieste |
463 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Bari |
Patrasso | 519 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Bari |
Igoumenitsa | 444 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Bari |
Ravenna | 638 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Bari |
Venezia | 760 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Brindisi | Catania |
552 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Brindisi | Igoumenitsa |
469 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Brindisi | Patrasso | 524 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Brindisi | Ravenna |
750 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Catania |
Livorno | 1152 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Catania | Genova |
1280 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Catania | Napoli |
589 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Catania | Ravenna |
1160 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Catania | Salerno |
537 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Catania | Savona |
1340 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Civitavecchia | Barcellona |
577 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Civitavecchia | Palermo |
994 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Civitavecchia | Termini Imerese |
957 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Genova | Barcellona
| 160 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Genova | Livorno |
187 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
| Genova |
Palermo | 1408 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Genova | Patrasso |
513 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Genova | Salerno |
753 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Genova | Savona |
54 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Livorno | Barcellona |
339 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Livorno | Palermo |
1260 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Livorno | Savona |
234 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Livorno | Valencia |
339 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Messina | Salerno |
442 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Napoli | Palermo |
717 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Palermo | Salerno |
664 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Ravenna | Igoumenitsa |
202 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Ravenna | Patrasso |
214 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Ravenna | Venezia |
144 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Salerno | Valencia |
903 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Savona | Barcellona |
116 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Savona | Patrasso |
555 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Savona | Valencia |
116 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Trieste | Igoumenitsa |
41 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Trieste | Patrasso |
42 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Venezia |
Igoumenitsa | 113 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|
Venezia | Patrasso |
119 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
G.U. n. 293 del 16.12.2017
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre
2017
Decreto attuativo
«Marebonus».
IL
DIRETTORE GENERALE
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita'
Decreta:
Art. 1
Modalita' di presentazione delle
domande
1. Le
domande di accesso
ai contributi per
l'avvio e la
realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto
combinato
delle merci o il miglioramento dei servizi su
rotte esistenti, in
arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli
Stati membri
dell'Unione europea o
dello Spazio economico
europeo di cui al
Regolamento devono pervenire al Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari
generali ed il
personale - Direzione
generale per il
trasporto
stradale e l'intermodalita', via
Caraci, 36 -
00157 Roma,
specificando con apposita dicitura nell'oggetto «contributo
decreto
marebonus» entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Le istanze devono
pervenire tramite raccomandata con
avviso di
ricevimento o mediante consegna a mano presso la Direzione
generale
per il trasporto stradale
e per l'intermodalita'. Ai
fini della
verifica del rispetto del suddetto termine fanno fede, nel primo
caso
il timbro dell'ufficio postale di spedizione mentre nel
secondo caso
la ricevuta rilasciata
dalla segreteria della
suddetta Direzione
generale. In alternativa le domande possono essere trasmesse
via PEC
entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1
al seguente
indirizzo
di posta elettronica:
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it
In tale ultimo caso
fara' fede la data del rapporto
di consegna
rilasciato dal sistema di posta elettronica certificata.
3. A pena di
inammissibilita' devono essere
utilizzati i modelli
allegati al presente provvedimento i quali saranno anche disponibili
in formato elettronico sui siti web istituzionali del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti e del Soggetto gestore di cui
all'art.
4 del regolamento. La domanda, nella forma
di cui all'allegato
1
(domanda di ammissione ai contributi) dovra' essere corredata
degli
allegati n. 2 (progetto
per la realizzazione
di nuovi servizi
marittimi o di miglioramento
di servizi esistenti,
completa di
manifestazione di interesse di almeno tre imprese
di autotrasporto
clienti del servizio
marittimo, dalla copia
di eventuali slot
agreement per la ripartizione della capacita' della stiva
della nave
e dalla copia di eventuali convenzioni per le rotte di cui
all'art.
7, comma 6 del regolamento) e
n. 3 (Impegno
al ribaltamento del
contributo in favore delle aziende di autotrasporto).
4. La domanda
proposta conserva validita'
anche nel caso
di
rimodulazione delle risorse e relativa estensione della
misura per
l'annualita' 2019 giusta
quanto previsto dall'art.
10, comma 1,
secondo capoverso del regolamento.
5. Tutta la
documentazione che le
imprese richiedenti devono
presentare ai sensi e per i fini del presente
decreto deve essere
redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione
giurata in
lingua italiana.
Art. 2
Entrata in vigore e apertura
dei termini per la presentazione delle
domande
1. Il presente
decreto entra in
vigore il giorno
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' altresi' disponibile nel
sito internet del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in quello del soggetto
gestore Rete
autostrade mediterranee S.p.a.
Roma, 13 dicembre 2017
Il
direttore generale: Parente
Allegati omissis