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Roma, 19 dicembre 2017

 

Circolare n. 213/2017

 

Oggetto: Finanziamenti – Marebonus – Decreti 13.9.2017 n.176 su G.U. n.289 del 12.12.2017 e 13.12.2017 su G.U. n.293 del 16.12.2017.

 

Con i provvedimenti indicati in oggetto è stata disciplinata l’erogazione dell’incentivo al trasporto combinato strada-mare previsto dalla Legge n.208/2015, cosiddetto Marebonus, per uno stanziamento complessivo di 128 milioni di euro.

 

L’aiuto potrà essere richiesto dalle imprese armatrici operanti in Italia che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi RO-RO e RO-PAX o per il miglioramento degli stessi, su rotte in arrivo e in partenza da porti situati in Italia che colleghino porti italiani o dell’UE o dello Spazio Economico Europeo.

 

La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 30 gennaio utilizzando i modelli ministeriali.

 

I progetti dovranno essere corredati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto clienti. I servizi incentivabili devono essere regolari e frequenti e dovranno proseguire per almeno 36 mesi oltre il periodo di incentivazione. Non sono ammissibili linee stagionali o periodiche.

 

Misura dell’aiuto - Il contributo massimo erogabile è di 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati, individuati in una tabella allegata al decreto 13.9.2017. Per unità di trasporto s’intendono le casse mobili, i veicoli e complessi veicolari superiori a 3,5 tonnellate, nonché veicoli anche di peso inferiore purché costituenti merce, espressi in equivalente bisarca. Il contributo sarà quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa annuali e sarà erogato annualmente compatibilmente con la disponibilità di cassa. Per il 2019 il contributo potrà essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse (pari a 79,1 milioni per il 2017 e 48,9 milioni per il 2018).

 

Riversamento alla clientela – Durante il periodo di incentivazione le imprese beneficiarie devono impegnarsi a mantenere le tariffe di listino, al netto della componente per il carburante, costanti in rapporto all’andamento del tasso d’inflazione. Annualmente sono tenute al riversamento del contributo in misura non inferiore al 70 per cento a favore delle imprese di autotrasporto che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di trasporto, ovvero all’80 per cento in caso di almeno 4.000 imbarchi. In caso di consorzi l’importo è riversato al consorzio. Il beneficio, che potrà essere sotto forma di rimborso diretto o di sconto sui successivi servizi erogati, spetta a condizione che le imprese di autotrasporto siano regolari: a tal fine le imprese beneficiarie dovranno effettuare apposita visura nel Portale dell’Albo degli Autotrasportatori.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.7/2016 e 127/2017

Codirettore

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 289 del 12.12.2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 2017, n. 176 

Regolamento recante individuazione  dei  beneficiari,  commisurazione

degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli  interventi

di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n.208 -«Marebonus».

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                             A d o t t a

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    b) soggetto gestore: la  Societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee

S.p.a., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione

operativa e monitoraggio dell'intervento;

    c) impresa armatrice: il proprietario dell'unita' o nave od  ogni

altro organismo o persona, quali  l'imprenditore  o  il  noleggiatore

dell'unita'  o  nave  che  hanno   rilevato   dal   proprietario   la

responsabilita' per l'esercizio della nave e, di  conseguenza,  hanno

accettato di assumersi i relativi obblighi e  responsabilita'  e  che

assume l'esercizio di unita' nautiche  iscritte  nei  registri  delle

navi e dei galleggianti tenuti dagli  Ispettorati  di  porto  o  enti

equivalenti;

    d)  slot  agreement:  accordo  tra  imprese  armatrici   per   la

ripartizione delle capacita' della stiva di una nave;

    e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi  munite  di

attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili

ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle  proprie

ruote e con imbarco di  un  numero  di  passeggeri  non  superiore  a

dodici;

    f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite  di

attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili

ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle  proprie

ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;

    g) tecnologie ITS: sistemi che  integrano  le  telecomunicazioni,

l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria  dei

trasporti al fine  di  pianificare,  progettare,  rendere  operativi,

sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.

 

                               Art. 2

         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto  previsto

dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  le

modalita' di ripartizione  e  di  erogazione  della  somma  destinata

all'attuazione di progetti per migliorare  la  catena  intermodale  e

decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio  e

la  realizzazione  di  nuovi  servizi  marittimi  per  il   trasporto

combinato delle  merci  o  il  miglioramento  dei  servizi  su  rotte

esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati  in  Italia,  che

collegano porti situati in Italia o negli  Stati  membri  dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo.

  2. Gli interventi di cui al presente regolamento  sono  finalizzati

ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i  costi  aggiuntivi

necessari all'avvio  e/o  al  miglioramento  dei  servizi  marittimi,

contribuendo a compensare la differenza per diversi costi  esterni  e

costi infrastrutturali specifici  derivanti  dall'uso  del  trasporto

marittimo in sostituzione del trasporto su strada,  quali,  a  titolo

esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento,

agli incidenti.

 

                               Art. 3

                         Risorse finanziarie

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  assegnazione

dei contributi di cui all'articolo  1,  comma  647,  della  legge  28

dicembre 2015,  n.  208  e  del  relativo  rifinanziamento  ai  sensi

dell'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

nei limiti delle risorse disponibili.

  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645,  della  legge  n.  208  del

2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647  della  legge

28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso di  minori

risparmi rispetto alle stime di cui al  secondo  periodo  del  citato

articolo 1, comma 645.

 

                               Art. 4

                          Soggetto gestore

  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione

operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei

monitoraggi e dei controlli di  cui  al  presente  regolamento,  sono

svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini  di

cui ad apposito accordo di  servizio  che  verra'  stipulato  tra  il

Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella societa' RAM spa.

  2. Le funzioni e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  dovra'

svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Accordo di  servizio,

sono quelle di seguito elencate:

    a) collaborare con il  Ministero  per  la  predisposizione  delle

procedure di accesso ai suddetti incentivi;

    b) fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;

    c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,

ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e  archiviazione

dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa

con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione

generale  per  il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  del

Ministero;

    d) fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura

delle attivita' relative a tali incentivi;

    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le

relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite

dalla Direzione generale competente.

  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma

1 sono a carico delle risorse  di  cui  all'articolo  3,  nel  limite

massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento  di

cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base ad uno

specifico preventivo che tenga conto,  per  il  personale  impiegato,

delle giornate/uomo impegnate e delle relative  tariffe  applicabili,

debitamente  suddivise  nelle  componenti  di  costo  diretto,  costo

gestionale e costo aziendale, per  i  costi  direttamente  imputabili

all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le

componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per

gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese

preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti

previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione

redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'accordo  di  servizio

medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.

  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse

primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di

controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate da RAM  spa,

di cui all'articolo 12. A tal riguardo la predetta Societa'  assicura

la  massima  collaborazione,  tempestivita',  diligenza  e   serieta'

nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni

del Ministero sulle attivita' tecniche e  istruttorie  relative  alle

procedure di cui e' responsabile.

 

                               Art. 5

                        Soggetti beneficiari

  1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di   cui   al   presente

regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),

operanti  in  Italia,  costituite   anche   in   forma   consorziata,

cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede  legale  in  uno

degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico

europeo.

  2.  Ai  fini  dell'accesso  ai  contributi  di  cui   al   presente

regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

    a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro

delle imprese o enti equivalenti;

    b) operare nel settore di  «Trasporto  marittimo  e  costiero  di

merci» (codice ATECO 2007 50.20.00);

    c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e  non

trovarsi, per quanto applicabile, in una  delle  situazioni  previste

dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    d)  non  essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali  il

fallimento, o l'amministrazione straordinaria o  liquidazione  coatta

amministrativa o  a  liquidazione,  scioglimento  della  societa',  o

concordato preventivo senza  continuita'  aziendale  o  di  piano  di

ristrutturazione dei debiti;

    e) possedere una situazione di regolarita' contributiva;

    f) in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6,  comma  5,

lettera a), dimostrare di avere capacita' di  stiva  pari  ad  almeno

100.000 metri lineari all'anno per l'intera durata del progetto o, in

caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b),

di aver svolto servizi marittimi impiegando una  capacita'  di  stiva

pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno negli ultimi  due  anni

solari al momento dell'invio della domanda;

    g)  operare  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia   di

contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli

obblighi contributivi;

    h)  essere  in  regola  con  la  disciplina   antiriciclaggio   e

antiterrorismo di cui al decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.

231;

    i)  non  trovarsi  nelle  condizioni  che   non   consentono   la

concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia  di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le  quali

e' stata gia' disposta la restituzione;

    m)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione

europea.

  3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e  2,  unitamente  a

quanto  prescritto  per  l'accesso   al   contributo   in   fase   di

presentazione dell'istanza,  deve  essere  dimostrato  alla  data  di

presentazione della domanda di ammissione al contributo.

  4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da b) ad e) e

da g) a m) costituisce causa di  revoca  determinando  decadenza  dal

contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto

dall'articolo 17.

  5. Le imprese richiedenti il contributo si obbligano, altresi',  ad

attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in  particolare

in materia di ambiente, aiuti di Stato,  concorrenza  tra  imprese  e

sicurezza.

 

                               Art. 6

                Oggetto e destinazione dell'incentivo

  1. La  destinazione  dell'incentivo  avviene  nei  confronti  delle

imprese  armatrici  che  presentino   progetti   triennali   per   la

realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax  a  mezzo  di

navi iscritte nei registri e battenti bandiera  di  uno  degli  Stati

membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  per  il

trasporto multimodale delle merci o  il  miglioramento  dei  medesimi

servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti  situati

in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri

dell'Unione europea o dello Spazio  economico  europeo,  al  fine  di

sostenere  il   miglioramento   della   catena   intermodale   e   il

decongestionamento della rete viaria.

  2. I servizi  marittimi  incentivabili  devono  essere  regolari  e

frequenti,  devono  risultare  economicamente   sostenibili   durante

l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e  mantenere

i miglioramenti qualitativi e  quantitativi  dei  servizi  esercitati

almeno per  i  trentasei  mesi  successivi  al  termine  del  periodo

dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

  3. I servizi marittimi incentivabili devono  essere  funzionali  al

trasporto multimodale di complessi  veicolari,  autocarri,  rimorchi,

semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia

via mare che mediante navigazione fluviale. Per  il  trasporto  delle

bisarche verranno incentivate sia le unita' di  carico  che  il  loro

equivalente in carico sfuso.

  4. E' ammissibile a contributo per ciascuna  impresa  armatrice  un

solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta  e  quest'ultimo

non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto.

  5. Sono ammissibili i progetti finalizzati a:

    a) istituzione,  avvio  e  realizzazione  di  un  nuovo  servizio

marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea  si  intendono  quelli

avviati a partire dalla data di pubblicazione del  presente  decreto.

Tali  servizi   inoltre   non   dovranno   alterare   gli   equilibri

concorrenziali  con  le   modalita'   di   trasporto   ambientalmente

sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria;

    b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento

del servizio e' valutato rispetto alla situazione in essere alla data

di pubblicazione  del  presente  decreto  e  deve  riguardare  almeno

quattro specifiche iniziative di miglioramento  comprese  fra  almeno

due delle seguenti otto categorie di miglioramento:

      1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea;

      2) riduzione sostenibile dei  tempi  della  catena  intermodale

complessiva; la  riduzione  dei  tempi  puo'  essere  effettuata  sia

attraverso la riduzione dei tempi di navigazione  che  dei  tempi  di

imbarco e sbarco;

      3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e  sbarco  dei

mezzi;

      4) maggiore frequenza del servizio di linea;

      5) miglioramento dei servizi a bordo  durante  la  navigazione,

compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;

      6) implementazione delle tecnologie ITS;

      7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security);

      8) incremento della capacita' di stiva offerta.

  6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati

da una lettera di manifestazione di interesse di almeno  tre  imprese

di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e

devono garantire, pena l'ineleggibilita'  al  contributo  per  l'anno

successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per  tutto  il

periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per  cento  della

capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio

al carico delle merci di cui al comma 3.

  7. Non  sono  ammissibili  progetti  inerenti  linee  stagionali  o

periodiche.

 

                               Art. 7

             Modalita' di riconoscimento del contributo

  1. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo massimo  erogabile

pari a  10  centesimi  di  euro  per  ciascuna  unita'  di  trasporto

imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete

stradale nazionale.

  2. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo  e'

individuato  il  tratto  chilometrico  incentivabile  secondo  quanto

previsto dall'articolo 8.

  3. Costituiscono unita' di trasporto le casse mobili e  i  seguenti

veicoli o complessi  veicolari  con  massa  complessiva  del  singolo

veicolo  superiore  alle   3,5   tonnellate:   autocarri,   rimorchi,

semirimorchi, autoarticolati e  veicoli,  anche  di  massa  inferiore

purche' costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.

  4. Il diritto al contributo deve essere  periodicamente  comprovato

al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo

stato di avanzamento del progetto.

  5. Al fine del  potenziamento  della  catena  intermodale  e  della

sostenibilita'  finanziaria  dei  progetti  da  attuare,  le  imprese

beneficiarie dei contributi sono tenute  a  destinare  annualmente  a

favore delle imprese clienti parte dei  contributi  ricevuti  secondo

quanto disciplinato all'articolo 9.

  6. Le linee di servizio marittimo che operano  in  convenzione  con

pubbliche amministrazioni saranno tenute  al  riversamento  integrale

dell'incentivo a favore della propria clientela.

  7. Le imprese beneficiare devono, altresi', impegnarsi a  mantenere

le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione,

al netto della componente bunker, costanti in rapporto  all'andamento

del tasso di inflazione.

 

                               Art. 8

              Rotte marittime ammissibili al contributo

  1. Ai  sensi  dell'articolo  7  comma  2,  sono  considerate  rotte

ammissibili gli itinerari marittimi  per  ciascuno  dei  quali  viene

altresi' indicato  il  corrispondente  tratto  chilometrico  stradale

incentivabile,  di  cui  all'allegato  A,   che   costituisce   parte

integrante del presente decreto.

  2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi

su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale

utili al  calcolo  del  contributo  e'  quantificato  prendendo  come

riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra

il porto di origine ed  il  porto  di  destinazione.  Il  numero  dei

chilometri per il  suddetto  calcolo  e'  pubblicato  con  successivo

decreto  del  direttore  generale  per  il   trasporto   stradale   e

l'intermodalita'.

 

                               Art. 9

         Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

  1.  I  beneficiari  sono  tenuti  al  riversamento  del  contributo

ricevuto annualmente in misura non  inferiore  al  70  per  cento  in

favore  delle  imprese  clienti   che   abbiano   effettuato   almeno

centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al contributo.

Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno  tenuti

al riversamento integrale del contributo ricevuto.

  2. Per le imprese clienti  che  abbiano  effettuato  un  numero  di

imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale  di  cui  al  comma  1  e'

elevata all'80 per cento.

  3. Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento  della  quota  di

contributo spettante alle  imprese  di  autotrasporto  clienti,  sono

tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso il  portale

dell'Albo degli Autotrasportatori. La  quota  di  contributo  non  e'

ribaltata alle imprese che non risultino in regola  a  seguito  delle

verifiche. Il calcolo della quota spettante ai  singoli  clienti,  ai

sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la verifica di

cui al presente comma.

  4. In caso di consorzi il ribaltamento e' effettuato in favore  del

consorzio stesso.

  5. Il ribaltamento del contributo  e'  praticato  dal  beneficiario

sotto forma di rimborso diretto o di sconto  per  successivi  servizi

prestati, a favore dei propri clienti  entro  e  non  oltre  sessanta

giorni dal ricevimento del contributo medesimo.  Entro  i  successivi

trenta  giorni  l'impresa  armatrice  trasmette   al   Ministero   la

documentazione  atta  a  comprovare  tale  ribaltamento  per  ciascun

cliente.

 

                               Art. 10

    Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi

  1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e'

quantificato fino alla concorrenza massima prevista per  gli  impegni

di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente compatibilmente

con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il contributo  potra'

essere riconosciuto solo  previa  rimodulazione  delle  risorse  allo

scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma 5, del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo  23,  comma

3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili  a  contributo,  le

risorse  effettivamente  disponibili  non   siano   sufficienti,   si

procedera'  alla  riduzione   di   dette   risorse   in   proporzione

all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

  3.  Il  diritto  al  contributo  e'  comprovato   annualmente   con

l'acquisizione  di  idonea  documentazione  relativa  allo  stato  di

avanzamento del progetto.

  4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,

a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati  i  requisiti

previsti dal presente regolamento.

  5. L'ammissione al contributo di cui al comma  1  viene  notificata

dal  Ministero  all'esito  della   comunicazione   delle   risultanze

dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.

  6. In nessun caso il livello del contributo potra' superare  il  30

per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50  per

cento del differenziale del costo delle  esternalita'  tra  strada  e

mare.

  7.  Il  Ministero,  avvalendosi  del  soggetto  gestore,   verifica

annualmente il conseguimento degli  obiettivi  fissati  nei  progetti

ammessi al contributo, nonche' la veridicita' dei  dati  rendicontati

dai beneficiari.

  8. Il Ministero verifica, altresi', che le tariffe di  listino  dei

servizi  marittimi  interessati  rimangano   costanti   in   rapporto

all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma

7.

 

                               Art. 11

                        Procedura di accesso

  1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi  sulla

base di una istruttoria per valutare il  rispetto  dei  requisiti  ai

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo  14

marzo 2013, n. 33.

  2. L'apertura dei termini per la  presentazione  delle  domande  di

accesso ai contributi, unitamente al  modello  per  la  presentazione

delle domande, viene disposta dal  Ministero  con  provvedimento  del

direttore generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',

da adottare entro quindici giorni dalla  pubblicazione  del  presente

regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore  e  in

quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  3. Per accedere ai contributi le imprese devono presentare  istanza

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per

i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  -

Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita',  via

Caraci 36 - 00157 Roma,  specificando  con  apposita  dicitura  sulla

busta «contributo decreto marebonus».

  4. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo  di  cui

al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti  dalla

data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al  comma

2, tramite raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero  tramite

posta elettronica certificata o mediante consegna a  mano  presso  la

citata Direzione  generale.  In  tale  ultima  ipotesi  l'ufficio  di

segreteria della Direzione  generale  rilascia  ricevuta  comprovante

l'avvenuta consegna. Per il rispetto  del  termine  perentorio  fanno

fede la data di spedizione della raccomandata o la data  di  consegna

della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano.

  5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori

istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

 

                               Art. 12

                        Attivita' istruttoria

  1. I progetti  imprenditoriali  proposti  sono  sottoposti  ad  una

istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza  di

tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie

di ammissibilita' sono  svolte  dal  soggetto  gestore  e  sottoposte

all'esame  di   una   apposita   commissione   per   la   validazione

dell'istruttoria  delle  domande  presentate  istituita   presso   il

Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale  composta  dal

Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio

presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari

generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno  con  funzioni

di segreteria, individuate tra il personale  in  servizio  presso  il

medesimo   Dipartimento   senza    oneri    aggiuntivi    a    carico

dell'Amministrazione.

  2. Il Ministero comunica,  entro  sessanta  giorni  decorrenti  dal

termine di scadenza per la presentazione dell'istanza  e  sulla  base

dei soli dati in essa contenuti,  l'ammissibilita'  dei  progetti  ai

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo  14

marzo 2013, n. 33.

  3. Al fine di valutare i requisiti  minimi  di  ammissibilita'  dei

singoli progetti di cui all'articolo 6, comma  5,  lettera  a),  sono

verificati, sulla base  della  documentazione  prodotta  in  fase  di

istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti,  il  loro  effettivo

avvio, la  sostenibilita'  economica  ed  ambientale.  E',  altresi',

verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano

in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino  gli

equilibri  concorrenziali  con  le  altre  modalita'   di   trasporto

ambientalmente sostenibili  gia'  esistenti,  marittima,  fluviale  e

ferroviaria.

  4. Al fine di valutare i requisiti  minimi  di  ammissibilita'  dei

singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b),  per  il

miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono considerati i

seguenti criteri:

    a) l'uso di carburanti meno inquinanti;

    b) l'uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni;

    c) trattamenti con prodotti speciali della carena.

  5. Nei casi di cui al comma  4,  lettere  a)  e  b),  i  potenziali

beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono

state adottate al  fine  di  migliorare  l'impatto  ambientale  della

linea. Il beneficiario deve, altresi', fornire  prova  dell'effettivo

miglioramento  trasmettendo  idonea  documentazione  che  attesti   i

livelli di performance  ambientale  rispetto  al  periodo  precedente

conseguenti al miglioramento proposto.

  6. Per il miglioramento dei servizi a terra per  imbarco  e  sbarco

dei  mezzi  e'   necessario   per   i   beneficiari   fornire   prova

dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea  documentazione  che

attesti l'effettivo miglioramento in termini  di  servizi  offerti  a

terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci.

  7. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione,

compresi i servizi di accoglienza per  il  personale  di  guida,  per

l'implementazione delle tecnologie ITS nonche' per  il  potenziamento

dei livelli di sicurezza (safety e  security)  e'  necessario  per  i

beneficiari  fornire  prova  dell'effettivo  miglioramento   previsto

trasmettendo idonea documentazione che attesti  il  miglioramento  in

termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a  miglioramento.

La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite  un  confronto

rispetto  ai  livelli  precedenti  al  periodo  di  incentivazione  e

dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi

quantificabili dal punto di vista economico.

  8. La riduzione sostenibile  dei  tempi  della  catena  intermodale

complessiva puo' essere effettuata sia attraverso  la  riduzione  dei

tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi,

e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in  termini

percentuali, della  riduzione  dei  tempi  della  catena  intermodale

complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita'

o servizi quantificabili dal punto  di  vista  economico.  La  soglia

minima di riduzione percentuale deve essere  almeno  pari  al  4  per

cento.

  9. Per la maggiore frequenza del servizio  di  linea,  nonche'  per

l'incremento della capacita' di stiva offerta, e'  necessario  per  i

potenziali  beneficiari  fornire  prova,  in   termini   percentuali,

dell'aumento  della  frequenza  del  servizio  di  linea   conseguita

attraverso   investimenti   o   specifiche   attivita'   o    servizi

quantificabili dal punto di vista  economico.  La  soglia  minima  di

aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al  5

per cento.

  10.  Ogni  progetto  deve  contenere  almeno   quattro   iniziative

specifiche ricadenti in almeno due delle categorie  di  miglioramento

di cui all'articolo 6, comma 5,  lettera  b).  Il  beneficiario  deve

fornire prova  dell'effettivo  miglioramento  conseguito,  attraverso

investimenti o specifiche  attivita'  o  servizi  quantificabili  dal

punto di vista  economico,  trasmettendo  idonea  documentazione  che

attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.

  11. Il beneficiario deve  proporre  la  situazione  antecedente  al

progetto  e,  per  lo  scenario  di  progetto,  tutti  gli   elementi

quantitativi e qualitativi che qualificano la  proposta  progettuale,

con  particolare  riferimento  alle  tecnologie,  all'utilizzo  delle

dotazioni impiantistiche e informatiche, alle  modalita'  gestionali,

nonche' a tutti gli ulteriori  elementi  utili  per  la  comprensione

della portata del miglioramento e  per  la  sua  stima  economica  in

rapporto all'entita' dell'incentivo potenzialmente erogabile.

  12. Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di cui ai commi 3 e 4,

non sono  ritenuti  validi  gli  adeguamenti,  in  particolare  sulle

emissioni inquinanti, agli obblighi normativi  vigenti  di  carattere

nazionale, comunitario o internazionale.

  13. Qualora  in  esito  ad  una  prima  fase  istruttoria,  vengano

ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste  le  opportune

integrazioni agli interessati, fissando  un  termine  perentorio  non

superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato

non abbia fornito  un  riscontro,  ovvero  detto  riscontro  non  sia

ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della

sola documentazione valida disponibile.

  14. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge  n.  241

del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli  interessati

tramite  posta  elettronica  certificata  dando   comunicazione   del

provvedimento finale e le relative motivazioni.

 

                               Art. 13

                   Rendicontazione e monitoraggio

  Ai fini della  rendicontazione,  annualmente,  entro  e  non  oltre

trenta giorni dal  termine  di  ciascun  periodo  di  incentivazione,

l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalita' di cui

all'articolo 11, commi 3 e 4:

    a) la  relazione  descrittiva  sullo  stato  di  avanzamento  del

progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

    b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese  clienti,

articolato per singolo viaggio e contenente  gli  elementi  utili  ai

fini del calcolo della liquidazione del contributo,  corredato  della

dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna

impresa cliente, attestante la veridicita' dei dati ivi riportati  ed

il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per  i  servizi

di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione;

    c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le  imprese  che

abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui.

  1. Il contributo e' quantificato a  consuntivo  dell'annualita'  di

riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5  e

sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati  per  i  chilometri

sottratti alla rete  stradale  nazionale  corrispondenti  alle  rotte

incentivate di cui all'allegato A.

  2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge  n.  241

del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare  del  contributo

tramite posta elettronica  certificata  e  attiva  successivamente  i

pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.

  3.  Ai  fini  del  monitoraggio,  nel  corso  dei  trentasei   mesi

successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione,  il

Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in  fase  di

presentazione  del  progetto  anche  al  fine  di  comprovare  quanto

previsto dall'articolo 6, comma 2.

  4.  Il  Ministero,  anche  per  il  tramite  del  soggetto  gestore

incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione  e  monitoraggio

dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili  in  formato

elettronico  i  modelli  utili  per  la  raccolta  dei  dati  per  il

monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.

 

 

 

 

                               Art. 14

        Termini e modalita' di erogazione delle agevolazioni

  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 1, secondo

periodo,  l'erogazione   dei   contributi   previsti   dal   presente

regolamento e'  effettuata  dall'amministrazione  sulla  base  di  un

rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto  sino

a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per  singola

annualita'.

  2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata:

    a)  alla  verifica  da  parte  del  Ministero  della  regolarita'

contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;

    b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la  richiesta

determina  verifiche  di   accertamento,   in   capo   alle   imprese

beneficiarie,  da  parte  dell'INPS  e   dell'INAIL.   In   caso   di

irregolarita'  contributiva  del  beneficiario,   si   procede   alla

trattenuta dell'importo corrispondente  all'inadempienza  evidenziata

dal DURC disponendo la compensazione dei debiti  erariali  fino  alla

loro   concorrenza,   in   applicazione   del   combinato    disposto

dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

98;

    c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria  nel  caso

in cui il contributo sia superiore o  uguale  a  150.000  euro  fermo

restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

  3. L'erogazione del contributo e'  subordinata  alla  dichiarazione

del beneficiario di non rientrare fra coloro che  hanno  ricevuto  e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli aiuti che sono individuati quali illegali o  incompatibili  dalla

Commissione  europea,  ai  sensi  dell'articolo  46  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234,  nonche'  alla  disponibilita'  delle  risorse

cosi'  come  rimodulate  ai  sensi  dell'articolo  10  del   presente

regolamento.

 

                               Art. 15

                        Cumulo dell'incentivo

  1. I contributi di cui al presente decreto  sono  concessi  per  il

periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l'anno  2019  previa

verifica della sussistenza della copertura finanziaria.

  2. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili  con

compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o con  altri

aiuti erogati a livello locale, regionale,  nazionale  o  dall'Unione

europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.

 

                               Art. 16

                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero

effettuano  controlli  e   ispezioni,   anche   a   campione,   sulla

documentazione e sul rispetto dei contratti presentati,  al  fine  di

verificare le condizioni per  la  fruizione  e  il  mantenimento  del

contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.

  2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la  documentazione

utile al monitoraggio  dell'intervento,  con  le  forme  e  modalita'

definite con il provvedimento dirigenziale di  cui  all'articolo  11,

comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi  commi  del  medesimo

articolo 11.

  3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e

delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione

delle misure adottate con il presente regolamento.

 

                               Art. 17

                       Recupero dei contributi

  1. Nei casi di  decadenza  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  il

beneficiario e' tenuto a restituire  il  contributo  complessivamente

percepito.

  2. Negli altri casi di mancato rispetto delle  condizioni  previste

dal presente decreto e degli impegni assunti per la  concessione  del

contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in

corso nonche' al recupero dei contributi  complessivamente  percepiti

al netto della quota  obbligatoria  del  ribaltamento  effettuato  ai

sensi dell'articolo 9.

  3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio  dello

Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

 

                              Art. 18

              Entrata in vigore e clausola d'invarianza

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  2. Agli adempimenti  di  cui  al  presente  decreto,  il  Ministero

provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi.  E'  fatto  obbligo  a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Roma, 13 settembre 2017

 

                                     Il Ministro delle infrastrutture

                                              e dei trasporti        

                                                   Delrio            

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

          Padoan

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 4587

 

 

       Allegato A - Rotte marittime ammissibili al contributo

 

=====================================================================

|                        |                  |km sottratti alla rete |

|                        |                  |  stradale nazionale   |

|                        |                  |   utili al calcolo    |

|         Origine        |   Destinazione   |    dell'incentivo*    |

+========================+==================+=======================+

|          Ancona        |   Igoumenitsa    |          353          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Ancona        |     Patrasso     |          361          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Ancona        |     Spalato      |          431          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Ancona        |     Trieste      |          463          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|           Bari         |     Patrasso     |          519          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|           Bari         |   Igoumenitsa    |          444          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|           Bari         |     Ravenna      |          638          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|           Bari         |     Venezia      |          760          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Brindisi       |     Catania      |          552          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Brindisi       |   Igoumenitsa    |          469          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Brindisi       |     Patrasso     |          524          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Brindisi       |     Ravenna      |          750          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Catania        |     Livorno      |         1152          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Catania        |      Genova      |         1280          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Catania        |      Napoli      |          589          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Catania        |     Ravenna      |         1160          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Catania        |     Salerno      |          537          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Catania        |      Savona      |         1340          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|      Civitavecchia     |    Barcellona    |          577          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|      Civitavecchia     |     Palermo      |          994          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|      Civitavecchia     | Termini Imerese  |          957          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Genova        |    Barcellona    |          160          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Genova        |     Livorno      |          187          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Genova        |     Palermo      |         1408          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Genova        |     Patrasso     |          513          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Genova        |     Salerno      |          753          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Genova        |      Savona      |          54           |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Livorno        |    Barcellona    |          339          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Livorno        |     Palermo      |         1260          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Livorno        |      Savona      |          234          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Livorno        |     Valencia     |          339          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Messina        |     Salerno      |          442          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Napoli        |     Palermo      |          717          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Palermo        |     Salerno      |          664          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Ravenna        |   Igoumenitsa    |          202          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Ravenna        |     Patrasso     |          214          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Ravenna        |     Venezia      |          144          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Salerno        |     Valencia     |          903          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Savona        |    Barcellona    |          116          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Savona        |     Patrasso     |          555          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|          Savona        |     Valencia     |          116          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Trieste        |   Igoumenitsa    |          41           |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Trieste        |     Patrasso     |          42           |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Venezia        |   Igoumenitsa    |          113          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

|         Venezia        |     Patrasso     |          119          |

+------------------------+------------------+-----------------------+

 

 

 

G.U. n. 293 del 16.12.2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2017 

Decreto attuativo «Marebonus».

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

              Modalita' di presentazione delle domande

  1.  Le  domande  di  accesso  ai  contributi  per  l'avvio   e   la

realizzazione di nuovi servizi marittimi per il  trasporto  combinato

delle merci o il miglioramento dei servizi  su  rotte  esistenti,  in

arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati  membri

dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico  europeo  di  cui  al

Regolamento devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari

generali ed il  personale  -  Direzione  generale  per  il  trasporto

stradale  e  l'intermodalita',  via  Caraci,   36   -   00157   Roma,

specificando con apposita dicitura nell'oggetto  «contributo  decreto

marebonus» entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque  giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella

Gazzetta Ufficiale.

  2. Le istanze devono pervenire tramite raccomandata con  avviso  di

ricevimento o mediante consegna a mano presso la  Direzione  generale

per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita'.  Ai  fini  della

verifica del rispetto del suddetto termine fanno fede, nel primo caso

il timbro dell'ufficio postale di spedizione mentre nel secondo  caso

la ricevuta rilasciata  dalla  segreteria  della  suddetta  Direzione

generale. In alternativa le domande possono essere trasmesse via  PEC

entro il medesimo termine di cui al precedente comma  1  al  seguente

indirizzo             di              posta              elettronica:

incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it

  In tale ultimo caso fara' fede la data  del  rapporto  di  consegna

rilasciato dal sistema di posta elettronica certificata.

  3. A pena di inammissibilita' devono essere  utilizzati  i  modelli

allegati al presente provvedimento i quali saranno anche  disponibili

in formato elettronico sui siti web istituzionali del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e del Soggetto gestore di cui all'art.

4 del regolamento. La domanda, nella  forma  di  cui  all'allegato  1

(domanda di ammissione ai contributi) dovra' essere  corredata  degli

allegati n.  2  (progetto  per  la  realizzazione  di  nuovi  servizi

marittimi o  di  miglioramento  di  servizi  esistenti,  completa  di

manifestazione di interesse di almeno tre  imprese  di  autotrasporto

clienti  del  servizio  marittimo,  dalla  copia  di  eventuali  slot

agreement per la ripartizione della capacita' della stiva della  nave

e dalla copia di eventuali convenzioni per le rotte di  cui  all'art.

7, comma 6 del regolamento) e  n.  3  (Impegno  al  ribaltamento  del

contributo in favore delle aziende di autotrasporto).

  4. La  domanda  proposta  conserva  validita'  anche  nel  caso  di

rimodulazione delle risorse e relativa estensione  della  misura  per

l'annualita' 2019 giusta  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  1,

secondo capoverso del regolamento.

  5. Tutta  la  documentazione  che  le  imprese  richiedenti  devono

presentare ai sensi e per i fini del  presente  decreto  deve  essere

redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata  in

lingua italiana.

 

                               Art. 2

Entrata in vigore e apertura dei termini per la  presentazione  delle

                               domande

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' altresi' disponibile nel  sito  internet  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e in quello del soggetto gestore  Rete

autostrade mediterranee S.p.a.

    Roma, 13 dicembre 2017

 

                                       Il direttore generale: Parente

 

Allegati omissis